due chiacchiere

La disciplina delle opere d’ingegno

Terzo appuntamento per riflettere sul diritto d’autore e sulla possibilità di brevettare i programmi, valutando in maniera più approfondita quello che dice la legge, non solo quello che dicono le due fazioni contrapposte “a favore” e “contro” questo concetto di brevetto. Solo in questo modo è possibile ragionare con la propria testa, e capire come inquadrare i programmi per elaboratori elettronici all’interno della disciplina giuridica italiana, e non solo. Nella scorsa puntata si è visto come la legge definisce e tutela le invenzioni: tutti quelle creazioni intellettuali che risolvono un problema concreto ed apportano un beneficio tangibile alla comunità (farmaci, macchine utensili, processi chimici). Ma esiste un’altra categoria di idee: le opere dell’ingegno.

Canzoni, romanzi e quadri

Si può definire opera dell’ingegno quella creazione dell’intelletto umano che ha spiccate connotazioni artistiche, culturali o estetiche. Se Alessio durante il fine settimana dipinge un bellissimo paesaggio di montagna, ha appena creato un’opera dell’ingegno. È facile capire come, a differenza di una invenzione, per quanto il quadro possa arrecare gioia e soddisfazione a chi lo ammira, esso non risolve un problema della collettività: non cura una malattia, non fornisce un processo più veloce di produzione di un utensile, e via dicendo.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare

Per questo motivo la legge, per questa categoria di produzioni, tende a far prevalere l’interesse dell’autore rispetto a quello della collettività. Se quindi per le invenzioni esiste l’istituto del brevetto, che rappresenta un contratto di scambio tra inventore e collettività, per le opere dell’ingegno esiste il diritto d’autore: un insieme di garanzie forti che nascono in capo all’autore dell’opera per tutelarne la paternità morale e lo sfruttamento economico. Perché forte? Se per l’altra categoria il “contratto” ha durata ventennale, le opere dell’ingegno sono tutelate dal diritto d’autore per 70 anni dopo la morte dell’autore. Gli eredi pertanto sono gli unici a poterla sfruttare per tanto, tanto tempo.

Essere o non essere… brevettabile

Quando i primi programmi per l’elaborazione tramite calcolatori elettronici (questa più o meno la definizione di software data dal nostro diritto) iniziarono a diffondersi su larga scala, ci si pose il quesito di quale categoria fosse più appropriata per il loro inquadramento giuridico e relative tutele. Le grandi case produttrici, al fine di tutelare il più possibile i propri interessi, spinsero molto affinché i programmi fossero identificati come opere… artistiche! E dunque tutelati dal diritto d’autore. Vedremo la prossima volta quali conseguenze ha avuto questa scelta nello sviluppo attuale dell’informatica.

Una piccola nota personale

Come il professore che ha tenuto il corso da cui traggo questi concetti, sono convinto che quella scelta è stata sbagliata sin dall’origine: un programma, quasi per definizione, implementa un algoritmo per la risoluzione di un problema contingente della collettività (consente il funzionamento di macchinari, calcola rapidamente formule altrimenti impossibili da risolvere, simula modelli biometrici). Proprio per questo motivo dovrebbe, in maniera naturale, ricadere tra le invenzioni: ed essere brevettabile, come il farmaco ed il motore a scoppio. O per lo meno secondo una normativa “di mezzo” tra le due strade attualmente praticabili.

Commenti

  1. Trap
    ha scritto:

    Interessante serie, bravo 🙂

  2. stefano
    ha scritto:

    mi complimento, io volevo fare una domanda in merito io sono un musicista “esecutore” non un compositore ho la partita IVA mi è capitato di effettuare un concerto è mi volevano pagare tale concerto come opera d’ingegno anche se io non ho composto il pezzo è ribadisco sono soltanto un esecutore… è possibile questo aspetto vostre notizie.
    stefano

  3. camu
    ha scritto:

    Ciao stefano, premetto che non sono un esperto di diritto, l’intervento qui sopra è frutto di un corso che sto seguendo e che mi ha appassionato molto. Prendi quindi ciò che ti dico con beneficio d’inventario: la legge sul diritto d’autore dice che solo l’autore (appunto) ha in capo a sé i diritti di sfruttamento economico, oltre alla paternità, dell’opera composta. Se durante il concerto hai suonato anche musiche tue, oppure hai messo insieme vari pezzi di autori diversi, la tua è un’opera cosiddetta “derivata” perché per produrla hai dovuto usare altre opere già coperte dal diritto d’autore. In altre parole dipende dal “valore aggiunto” che tu hai saputo dare con il concerto ai pezzi che hai suonato.

  4. Marco
    ha scritto:

    E un pittore deve avere la P.IVA per vendere tramite le gallerie d’arte, sia in conto vendita che previo acquisto da parte della galleria stessa?
    E che tipo di P.IVA?

  5. DORA
    ha scritto:

    Interessante…. Pongo un quesito: se “creo” una presentazione in PP prendendo immagini e testi dal web, aggiungendo mie opinioni e dando al tutto un aspetto grafico proprio, questo si può definire OPERA D’INGEGNO, e di conseguenza far valere i diritti di NON divulgazione?
    Grazie

  6. sofia
    ha scritto:

    a proposito di tale argomento, ho una domanda: è possibile considerare opera dell’ingegno – e quindi registrare e tutelare – un meccanismo a metà tra la vendita e la lotteria che viene esplicato in un sito internet? In pratica si tratterebbe di una sorta di format telematico……ho delle perplessità…..come posso proteggere questo meccanismo che ho inventato?

  7. camu
    ha scritto:

    @sofia: beh, se si tratta di un software, come sai i brevetti su questa materia sono ancora in discussione…

  8. silvia rodorigo
    ha scritto:

    sono una stilista di moda e creo pezzi unici artigianali prevalentemente con materiali di riciclo….rientro nella categoria dei creatori d’opere d’ingegno?
    e se si , sotto quale forma devo aprire la partita iva? artista? artigiano? o altro?

  9. antonio
    ha scritto:

    molto tempo per arrivare a univezione che poi e una cosa molto utile e molto interessante e facile da costuire si protegge con un brevetto.

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