Mentre molti discutono su questo o su quell’aspetto tecnico dell’applicazione della legge Stanca in Italia, in pochi si sono resi conto che, effettivamente, tale norma offre parecchie scappatoie alle pubbliche amministrazioni ed agli enti che non vorranno o non potranno aggiornare il proprio sito per renderlo conforme alle direttive e rispettante i requisiti evidenziati. In pratica, sebbene acclamata come una rivoluzione nel campo della comunicazione multimediale, chi vorrà potrà non adeguarsi.
Un legislatore di manica larga
In ragione del contenuto della legge, infatti, la responsabilità delle pubbliche amministrazioni è limitata ad alcuni aspetti formali, e non riguarda l’accessibilità in sé dei siti internet. Se non altro perché questa legge, nata come strumento per regolare e punto di riferimento sul quale basarsi per rendere accessibile un sito web, è man mano divenuta un calderone nel quale far confluire tutti gli accorgimenti affinchè, paradossalmente, anche la cabina telefonica possa diventare accessibile.
La parola a Lorenzo
Prendendo spunto da un articolo di Lorenzo Spallino, collaboratore del sito Webimpossibile, vediamo in particolare quali responsabilità vengono create dall’impianto legislativo, chi ne deve rispondere ed in quali termini. Per molti aspetti, non viene introdotto nulla di nuovo che non sia già previsto da vari statuti e dalle norme esistenti: il responsabile di una certa cosa deve accertarsi che quella cosa venga fatta, pena il decadimento dell’incarico dirigenziale.
Il dirigente, questo… irresponsabile
Già oggi, per esempio, esistono i responsabili ai quali vengono affidate delle linee guida da seguire e degli obiettivi da raggiungere. Alla scadenza si verifica che tutto sia stato più o meno svolto. La responsabilità dirigenziale si concretizza al termine delle procedure descritte nell’art. 5 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286, le quali mirano a garantire che la sanzione venga emessa soltanto allorché, definite le procedure, possa “ragionevolmente ritenersi che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo sia dovuta alla inadeguata capacità professionale (o manageriale) del dirigente”.
Che figura… giuridica
Questo consente di poter rinnovare o revocare l’incarico. Tutto ciò vale anche nel caso dell’accessibilità, che diventa a tutti gli effetti un nuovo obiettivo da aggiungere all’elenco di quelli precedentemente assegnati ai responsabili. Ma chi è il responsabile? La legge non trascura di indicare anche questo: “per l’attuazione delle legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi (comma 1), rimettendo a Regioni, Province autonome ed enti locali il compito di organizzare autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto”.
Tutti colpevoli, o quasi
Cerchiamo allora di capire in quali casi si configura l’inosservanza delle prescrizioni. La legge 9 Gennaio 2004 n. 4, aggiunge una terza ipotesi a quelle descritte dall’articolo 21 del testo unico sul pubblico impiego, disponendo all’articolo 9 che “l’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Al mancato raggiungimento degli obiettivi e all’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente si aggiunge quindi, quale ipotesi di responsabilità dirigenziale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nella legge 4/2004”.
Nessun colpevole
Come ci ricorda Spallino nel suo articolo, “la legge Stanca non contiene una norma secondo la quale i siti debbono essere di per sé accessibili né l’art. 9 configura come ipotesi di responsabilità disciplinare la pubblicazione di un sito non accessibile. Diversamente esso qualifica come tale la mera ‘inosservanza’ delle disposizioni in essa contenute e solo di esse. La pubblicazione di un sito in tutto o in parte non conforme ai requisiti di accessibilità di cui all’art. 11, non costituisce quindi ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi della legge Stanca, ma, al più, ipotesi di responsabilità dirigenziale generale quando l’accessibilità del sito sia compresa tra gli obiettivi dell’incarico dirigenziale”.
Basterà poi, in assenza di contratto, fare aggiornare il sito web senza affidare l’incarico esternamente o comunque con l’uso di forze interne per rimanere in regola con la legge Stanca. In conclusione, quello che si trae da queste riflessioni, è un senso di sconforto perchè, ancora una volta, “fatta la legge, trovato l’inganno”. A tutto discapito dei tanti utenti disabili che continueranno ad essere discriminati nell’accesso all’informazione.