due chiacchiere

E il software dove ricade?

Quarto appuntamento di questa mini serie che sto scrivendo per condividere quello che imparo frequentando le lezioni di diritto informatico del corso universitario che seguo: diritto d’autore e brevettabilità del software. Abbiamo visto finora per sommi capi come la normativa (italiana ed internazionale) classifica le creazioni dell’intelletto umano: invenzioni ed opere dell’ingegno. Le prime vengono tutelate dal brevetto, le seconde dal diritto d’autore. E fintanto che si parla di oggetti concreti (statue, quadri, libri, farmaci, attrezzi) la categorizzazione risulta semplice ed intuitiva: il problema nasce quando bisogna inquadrare qualcosa che non “si può toccare” come il software.

La commissione europea dice la sua

Buona parte della diatriba scoppiata qualche anno fa quando la Commissione Europea (presieduta da Prodi) finì per approvare (tra una direttiva agricola e l’altra) una legge comunitaria che introduceva il concetto di invenzioni implementate al calcolatore. Di fatto, poi il Parlamento Europeo, condizionato dal gran clamore che questa direttiva aveva suscitato in tutti i Paesi della comunità europea, ha respinto la proposta lasciando le cose sostanzialmente immutate rispetto alla convenzione europea dei brevetti di Monaco del 1973.

Invenzioni o opere dell’ingegno?

Il punto sul quale si fa molta confusione, comunque, non è se un programma di elaborazione sia da porre nell’una o nell’altra categoria: il vero nocciolo della questione è capire se apporta, come la legge sui brevetti già prevede, un vero progresso per la collettività, risolvendo un problema concreto non banale. Su questo piccolo passaggio si dividono le due filosofie in materia: quella di “casa nostra” e quella americana. Quest’ultima ha un orientamento più pragmatico, finendo però per consentire il brevetto sulle idee più che sui “manufatti” atti a risolvere un problema.

La barra di progresso è brevettata

Andando a spulciare tra i brevetti più noti, si scopre ad esempio che in America la barretta che indica l’avanzare di un’operazione (un file che viene scaricato, un programma che viene installato) è brevettata, e di fatto non sarebbe possibile utilizzarla senza il permesso degli autori. Ma viene da chiedersi: quale progresso può compiere l’umanità dalla concessione di questo brevetto? Viene meno, in altre parole, l’idea originale alla base di questo istituto: lo scambio equo tra l’inventore e la collettività, benessere sociale contro diritto d’esclusiva.

Allora non ci sono alternative?

Certamente neppure l’idea del diritto d’autore è allettante: la protezione di un codice sorgente per 70 anni dopo la morte dell’autore impedisce di fatto un reale progresso della tecnologia, in un settore in cui la velocità di sviluppo è notevolmente maggiore, se confrontata con altri (letteratura, scultura, pittura). La soluzione è allora una via di mezzo, che prenda atto di una situazione reale: il software, in quanto tale, necessita di una categorizzazione a sé stante, con regole proprie che indichino diritti e doveri del creatore, senza soffocare la crescita e la cooperazione tra sviluppatori.

Riferimenti

Commenti

  1. Trap
    ha scritto:

    bellissimo articolo 🙂 soprattutto l’ultimo paragrafo… il brevetto del software va fatto in maniera diversa

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